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INTERMEDIARI BANCARI: ISTRUZIONI E QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ
ISTRUZIONI E QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ
ISTRUZIONI E QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ
ISTRUZIONI E QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ
Le Banche seguono una politica di KYC (Know Your Customer) e rispettano la normativa antiriciclaggio.
In particolare, la Direttiva (Eu) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, articoli 10, 13 e 14, include:
Gli Stati membri vietano ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti anonimi o libretti anonimi. Gli Stati membri richiedono, in ogni caso, che i proprietari e i beneficiari dei conti anonimi o dei libretti anonimi esistenti siano soggetti a misure di due diligence nei confronti della clientela il più presto possibile e in ogni caso prima che tali conti o libretti siano utilizzati in qualsiasi modo.
Le banche perseguono una politica KYC (KNOW-YOUR-CUSTOMER) e rispettano le misure di due diligence del cliente che comprendono:
(a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
(b) l’identificazione del titolare effettivo e l’adozione di misure ragionevoli per verificare l’identità di tale persona in modo che il soggetto obbligato sia convinto di sapere chi sia il titolare effettivo, ivi compreso, per quanto riguarda le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni e dispositivi giuridici analoghi, l’adozione di misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
(c) valutare e, se del caso, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari
(d) condurre un monitoraggio continuo del rapporto d’affari, compreso l’esame delle transazioni effettuate nel corso di tale rapporto per garantire che le transazioni condotte siano coerenti con la conoscenza che l’entità obbligata ha del cliente, dell’attività e del profilo di rischio, compresa, se necessario, la fonte dei fondi e garantire che i documenti, i dati o le informazioni detenute siano aggiornati.
Nell’eseguire le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti obbligati verificano inoltre che qualsiasi persona che pretende di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso e identificano e verificano l’identità di tale persona.
Gli Stati membri impongono che la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo abbia luogo prima dell’instaurazione di un rapporto d’affari o dell’esecuzione della transazione.
Infatti, al ricevimento di una domanda dal canale “indiretto” (Banca che agisce come intermediario), i dati di riferimento dovrebbero avere una qualità migliore.
Maggiori dettagli su ruoli e responsabilità con l’intermediario saranno forniti in accordi speciali.
Quando la banca intermediaria prende parte al processo di vetting, lo specialista della banca fornisce i dati di riferimento con un’asserzione di entità legale firmata.
Il Vetting Specialist considera l’affidabilità dei dati di riferimento in base alla fonte e può effettuare meno controlli.
The Vetting Specialist does consider the Reference Data reliability according to the source and he can carry out less checks.